Fondo per il reddito – Richiesta indennità

Aggiornamento del 10/04/2020 (dal sito di EPAP)

Cambiamenti nella formulazione delle domande di reddito di ultima istanza

Il Presidente Poeta comunica quanto segue:

“Caro Collega, desidero informarti che a seguito delle novità introdotte con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 l’Ente ha dovuto sospendere, suo malgrado, il pagamento delle istanze già accolte.

Il nuovo Decreto infatti all’art. 34 ha introdotto un requisito aggiuntivo ossia che i professionisti richiedenti siano “iscritti in via esclusiva” al proprio Ente di previdenza di categoria.

Per detta ragione il modulo della domanda è stato aggiornato per consentire a tutti di integrare la dichiarazione richiesta. Al fine di potere procedere rapidamente con i pagamenti, tutti coloro che hanno già presentato domanda utilizzando i precedenti modelli e posseggono il nuovo requisito richiesto dal DL 23/2020, debbono riproporre l’istanza utilizzando il nuovo schema precompilato nell’area riservata.

Si specifica che la presentazione del nuovo modello sarà considerata integrazione della domanda già inviata e protocollata da EPAP. Si rammenta altresì che anche chi non ha presentato istanza di sussidio, potrà presentare la domanda relativa al mese di marzo fino al prossimo 30 aprile 2020 come disposto dal DL 18/2020. La mancata presentazione o integrazione entro il termine del 30 aprile 2020, è da intendersi come rinuncia alla domanda presentata.”


Aggiornamento del 10/04/2020 (dal sito di EPAP)

“Il Governo ha deciso di modificare la platea dei soggetti che possono presentare le istanze per l’indennità ex art. 44 DL 18/2020. L’entrata in vigore dell’art. 34 del DL 23/2020 dunque ci obbliga a sospendere, nostro malgrado, l’accoglimento delle istanze e il pagamento di quelle già accolte. Restiamo in attesa delle necessarie direttive delle autorità governative in merito per poter comunicare agli iscritti le nuove procedure e modalità. Nonostante l’impegno contro il Covid-19, il decreto legge “Liquidità” blocca il pagamento dell’indennizzo di 600 euro a tutti gli iscritti alle Casse di previdenza. La norma ha infatti cambiato le condizioni per l’accesso al beneficio statale, riservandolo ai soli professionisti iscritti esclusivamente a un ente di previdenza.”


Il 1 aprile è stato pubblicato il decreto interministeriale che dà applicazione all’indennità di sostegno del reddito per un importo pari a 600 €, come introdotto dall’art. 44 DL 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020.

Pertanto tutti gli iscritti all’EPAP che svolgono esclusivamente attività di libera professione alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano titolari di pensione possono richiedere dal 1 aprile 2020 al 30 aprile 2020 detta indennità.

Con comunicazione del 3 aprile, il Presidente dell’EPAP ha modificato quanto comunicato in data 1 aprile (si prevedeva in quel caso l’invio del modulo di richiesta tramite pec). Allo stato attuale, le domande devono essere presentate direttamente on line tramite l’area riservata personale, entro giovedì 30 aprile 2020. Le domande presentate con modalità pec, mantengono la loro piena validità e NON debbono essere ripresentate.

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